ASSICURAZIONI OPERATORI SOCIO SANITARI
La copertura conforme a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 10 della Legge Gelli, che stabilisce che ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque si assicurato con un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Formula "claims made" con operatività della garanzia per eventi occorsi nel corso degli ultimi
dieci anni decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa.
sono comprese :
- La copertura per azione di rivalsa esperita dall'Impresa di Assicurazione dell'Azienda Sanitaria per colpa grave
- la Copertura per l'azione di responsabilita' amministrativa esperita dall'Azienda Sanitaria nei casi previsti dalla legge, per colpa grave.
- entro il limite del 25% del Massimale le spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro
- le vertenze innanzi alla Corte dei Conti o al Giudice ordinario per colpa grave a nome dell'Assicurato
- Ultrattività in caso di decesso automatica
- Postuma Decennale acquistabile al termine dell'attività